Regolamento REACH

Registrazione, valutazione e autorizzazione prodotti chimici

Il regolamento REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) è il sistema europeo integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Il regolamento REACH impone a tutti i fabbricanti e importatori che acquistano sostanze o prodotti direttamente da uno stato extraeuropeo la registrazione di alcune sostanze chimiche presso l’ente ECHA (European Chemical Analysis Agency).

Il REACH ha come obiettivo quello di creare una mappatura delle sostanze chimiche che circolano all’interno dell’Unione Europea, per garantire l’utilizzo delle sole sostanze chimiche approvate e registrate.

TÜV Rheinland verifica i vostri prodotti per accertare l’assenza di sostanze proibite dal regolamento e, al termine dei test, verrà consegnato un rapporto di prova che dimostrerà la conformità dei prodotti al regolamento REACH.

TÜV Rheinland organizza seminari riguardanti il regolamento REACH. Per ulteriori informazioni visitate la nostra pagina eventi .

Benefici immediati

Con la consulenza su REACH da parte degli esperti di TÜV Rheinland è possibile:

  • Ridurre i rischi legati all’immissione di prodotti o sostanze potenzialmente nocive con standard di sicurezza documentati
  • Ottenere un vantaggio competitivo con un marchio di certificazione indipendente
  • Aiutare i clienti a decidere quali prodotti scegliere
  • Sostenere la fiducia sulla qualità di prodotti e servizi

I nostri controlli

  • Analisi della partecipazione
  • Training
  • Analisi dei rischi compresi i rischi correlati con le sostanze SVHC
  • Valutazione di conformità
  • Analisi chimica SVHC e di tutte le altre sostanze
  • Certificazione

Cambiamenti statutari

Dalla pubblicazione della prima lista di sostanze SVHC (in vigore dal 28 ottobre 2008), i produttori e importatori di questi articoli sono soggetti a nuovi obblighi aggiuntivi. Se più dello 0,1% delle sostanze sulla lista sono incluse nel prodotto, il partner commerciale nella supply chain dovrà essere informato conformemente con § 33, Clausola 1 della normativa REACH. Se il produttore è un consumatore finale, l’informazione dovrà essere messa a sua completa disposizione entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcun costo aggiuntivo (§ 33, Clausola 2).

I nostri standard per i test

  • Normativa CE n. 1907/2006, compresa normativa REACH
  • Normative UE sui prodotti chimici